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lucisano domenico
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LA CONGENITA  NULLITA' DEI CONTRATTI DI AFFILIAZIONE  TELECOM /TIM Empty LA CONGENITA NULLITA' DEI CONTRATTI DI AFFILIAZIONE TELECOM /TIM

Ven Gen 11, 2019 6:31 pm
La riduzione del rischio di impresa in capo all’affiliato, lungi dal costituire una mera agevolazione economica conseguente alla stipulazione dell’accordo, identifica piuttosto un elemento essenziale del contratto, innervandone la causa.

Così la Corte di Cassazione, con la recente ordinanza 21 dicembre 2017, n. 30671, ha nuovamente focalizzato la propria attenzione sul contratto di franchising, affrontando il delicato profilo della causa insita in tale tipologia di accordo.

Il fine ultimo di tale accordo, pertanto, consiste, per il c.d. franchisor o affiliante, nel consolidare un’efficace rete distributiva dei propri prodotti e servizi senza doverne affrontare i correlati oneri aggiuntivi; per il c.d.  franchisee o affiliato, diversamente, nella possibilità di partecipare ad una dimensione imprenditoriale collaudata, mantenendo contestualmente la propria indipendenza economica e giuridica  all’atto di promuovere la vendita dei beni e dei servizi contrassegnati con il nome dell’affiliante.

L’affiliato, nel giovarsi della partecipazione ad una rete distributiva pressoché precostituita, funzionante e, soprattutto, sperimentata in precedenza dall’affiliante, ha la possibilità di intraprendere un’attività commerciale usufruendo di una sostanziale riduzione del rischio d’impresa, che rappresenta un requisito di primaria importanza: secondo l’orientamento giurisprudenziale dominante ribadito anche dall’ordinanza citata, infatti,
“La causa […] di un simile contratto è ravvisabile nella possibilità […] per il franchisee […] di intraprendere un’attività commerciale dai rischi ridotti, facendo affidamento sul marchio del franchisor e […] conseguentemente, di inserirsi sul mercato”.

Quindi, la riduzione del rischio di impresa in capo all’affiliato, lungi dal costituire una mera agevolazione economica conseguente alla stipulazione dell’accordo, identifica  piuttosto un elemento essenziale del contratto, innervandone la causa.

Considerata quale elemento essenziale del contratto in virtù dell’articolo 1325 cod. civ., la sua mancanza ne determina la nullità in forza dell’articolo 1418, comma 2, cod. civ.!

E' ben vero, tuttavia, che ciò non è scontato nel caso di 'aggravamento del rischio d'impresa legato a  vicende sopravvenute successivamente che hanno pregiudicato  la causa concreta dello stesso.

Ma andiamo ad analizzare l'impatto di questa importante sentenza della Cassazione sulla realtà che interessa gli affiliati Tim.

Nel contratto di franchising, così come è stato concepito e fatto sottoscrivere da Tim agli affiliati, non c'è mai stata  la più lontana parvenza neanche della intenzione (causa del contratto) da parte del franchisor di ridurre il rischio d’impresa dell’affiliato.

Anzi, del tutto al contrario, ogni regola del contratto – sempre improntata all’approccio potestativo che contraddistingue tutti coloro che fanno del delirio di onnipotenza la base del loro modo di pensare – è stata progettata e poi finemente attuata per POTERE ABUSARE senza limiti della dipendenza economica degli affiliati.

E tutto l’articolo 15 del contratto è lo specchio di tale illegittimo approccio.

In esso ci si è spinti addirittura a prevedere una clausola di salvaguardia (ovviamente per il franchisor) attraverso l’art. 15.3 che delega alla stessa TIM/TELECOM “ l’incarico di predisporre, per conto dell’Affiliata medesima, le fatture relative ai compensi a quest’ultima dovuti.”

Ma chi mai avrebbe potuto pensare che tutto ciò si sarebbe risolto, addirittura, in una contabilità artatamente priva di qualsiasi riferimento, tale da impedire all’affiliato qualsiasi controllo e quindi qualsiasi contestazione?


E difatti ormai è chiaro a tutti che l'inesorabile epilogo di tale insensato rapporto non potrà che essere il default col corrispondente ingiustificato arricchimento patrimoniale dell'affiliante e palese diminuzione dei suoi rischi commerciali


Non c'è una norma, nel contratto, una sola, che protegga in qualche modo l'affiliato,  al quale viene riconosciuta come unica chance la possibilità  di andarsene, con le pive nel sacco, ma -s'intende - dopo avere dato il sancito preavviso.

C’è un solo modo per definire tutto ciò: una vergogna ed uno schiaffone alle normative che regolano o dovrebbero regolare tale rapporto.

E se ciò che sosteniamo è “falsa informazione” invitiamo gli scienziati di Tim ad intervenire su queste pagine, aperte anche a loro, per proporre ragionamenti alternativi, ovvero a far fare lo sporco mestiere dell’affiliato ai loro congiunti!


Non basta un codice etico da sbandierare ai quattro venti per ostentare onestà e correttezza, ci vuole la prova dei fatti e quella non è stata certamente superata nel rapporto coi partner considerati soltanto polli da spennare!

Per chi volesse documentarsi rinviamo al link [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
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